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Basi legali

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Il quadro giuridico costituisce la base per l'uguaglianza nella società. Dal 2004 la legge sull’uguaglianza dei disabili (BehiG) disciplina anche i servizi pubblici. In questo modo anche i comuni sono obbligati per legge a garantire l'accessibilità.

Offerta di TIC:
Il quadro giuridico in Svizzera

La comunicazione e l’informazione fanno parte dei bisogni fondamentali di tutte le persone e sono indispensabili per la partecipazione alla vita della società. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) evolvono rapidamente e offrono nuove opportunità, anche e soprattutto alle persone con disabilità. Per esempio, possono rendere un corso di formazione accessibile a una persona con disabilità visiva o spianare la strada per l’utilizzo di un servizio a una persona con disabilità motoria. Occorre tuttavia che le TIC siano concepite fin dall’inizio tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, e che possano essere utilizzate da tutti, possibilmente senza adattamenti («Universal Design»). Nel 2014 la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), impegnandosi a garantire la partecipazione indipendente delle persone con disabilità in una società inclusiva. Questo significa tra l’altro garantire che le TIC siano accessibili. Nella sezione seguente viene descritto il pertinente quadro normativo, distinguendo tra servizi forniti dallo Stato (Confederazione, Cantoni o Comuni), da imprese concessionarie o da privati. In particolare, vengono delineati i requisiti fondamentali per l’accessibilità di Internet, delle applicazioni mobili, delle applicazioni web e dei documenti elettronici.

Diritto pubblico internazionale e diritto costituzionale

Allo scopo di «consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita» l’articolo 9 capoverso 1 CDPD chiede espressamente alla Svizzera di adottare le misure necessarie per garantire alle persone con disabilità accesso «all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti [...] al pubblico». Quest’obbligo comprende sia l’eliminazione di ostacoli all’accessibilità (art. 9 cpv. 1 lett. b) che l’adozione di misure di adattamento (art. 9 cpv. 2 lett. g). Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera h CDPD la Svizzera deve «promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo». La CDPD non fa distinzione se il fornitore di informazioni, comunicazioni, delle necessarie tecnologie o di altre prestazioni è un ente pubblico, un’azienda a monopolio statale o un privato: nella misura in cui le prestazioni sono aperte al pubblico, devono essere accessibili alle persone con disabilità. La Convenzione obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni ad adottare le misure necessarie nelle loro rispettive sfere di competenza per attuare l’articolo 9 CDPD, anche a livello legislativo (art. 4 lett. a e b CDPD). La CDPD esplicita in particolare l’obbligo degli Stati di eliminare la discriminazione da parte di enti privati (art. 4 cpv. 3 lett. e e art. 9 cpv. 2 lett. b CDPD). Per quanto riguarda la garanzia della libertà di espressione e di accesso all’informazione, l’articolo 21 CDPD stabilisce anche misure specifiche che lo Stato e, in una certa misura, i privati devono adottare per consentire alle persone con disabilità di esercitare questi diritti fondamentali. L’articolo 21 lettera b CDPD prescrive «il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all’uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta». Quest’obbligo si estende in particolare anche alla comunicazione delle autorità su Internet. L’articolo 21 lettera a CDPD stabilisce che i costi aggiuntivi generati non devono ricadere sulle persone con disabilità. L’articolo 21 lettera c CDPD prescrive agli Stati di «invitare» i privati a rendere disponibili i servizi offerti (in particolare quelli su Internet) in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità. Analogamente, secondo l’articolo 21 lettera d CDPD, gli Stati devono incoraggiare i mass media a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità.